Articolo I-19 Le istituzioni dell'Unione

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:

—promuoverne i valori,

—perseguirne gli obiettivi,

—servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,

—garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Tale quadro istituzionale comprende:

—il Parlamento europeo,

—il Consiglio europeo,

—il Consiglio dei ministri (in appresso «Consiglio»),

—la Commissione europea (in appresso «Commissione»),

—la Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

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