Articolo I-31 La Corte dei conti
1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.