Articolo I-42 Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III;

b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;

c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei reati.

2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e III-273.

3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente all'articolo III-264.

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