Articolo II-62 Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Trattato che istituisce
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EET: 4:09, 06.09.2008
CET: 3:09, 06.09.2008 GMT: 2:09, 06.09.2008 |
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.