Articolo II-65 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

« Articolo II-64 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti | Indice | Articolo II-66 Diritto alla libertà e alla sicurezza »