Articolo II-67 Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
Trattato che istituisce
|
EET: 13:39, 12.10.2008
CET: 12:39, 12.10.2008 GMT: 11:39, 12.10.2008 |
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.