Articolo II-91 Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

« Articolo II-90 Tutela in caso di licenziamento ingiustificato | Indice | Articolo II-92 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro »