Articolo II-93 Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

« Articolo II-92 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro | Indice | Articolo II-94 Sicurezza sociale e assistenza sociale »