Articolo II-104 Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Trattato che istituisce
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EET: 13:38, 12.10.2008
CET: 12:38, 12.10.2008 GMT: 11:38, 12.10.2008 |
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.