Articolo III-127

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.

Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

« Articolo III-126 | Indice | Articolo III-128 »
-->