Articolo III-130

1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate.

Se queste misure assumono la forma di deroghe, esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

« Articolo III-129 | Indice | Articolo III-131 »
-->