Articolo III-140
1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.



