Articolo III-141
1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È intesa:
a) al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli,
b) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.
2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.



