Articolo III-147
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.



