Articolo III-158

1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni legislative e regolamentari, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione.

3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo III-156.

4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III-157, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione europea che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.

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