Articolo III-164

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e dell'articolo III-161, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo III-162.

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