Articolo III-165
1. Fatto salvo l'articolo III-164, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all'articolo III-163, secondo comma, lettera b).



