Articolo III-168

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli III-360 e III-361.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui all'articolo III-169, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si è pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo III-169, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

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