Articolo III-169

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168, paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

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