Articolo III-184
1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:
i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, o
ii) il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo III-192 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.
Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
8. Il Consiglio, qualora adotti una decisione europea con la quale constata che nel periodo prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere, entro un termine stabilito, misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguenti misure:
a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;
b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;
c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
d) infliggere ammende di entità adeguata.
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.
11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.
13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.



