Articolo III-185

1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo III-177.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:

a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;

b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326;

c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La Banca centrale europea è consultata:

a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni;

b) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4.

La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.

5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

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