Articolo III-190

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:

a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187, paragrafo 4;

b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;

c) raccomandazioni e pareri.

2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee, raccomandazioni e pareri da essa adottati.

3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4, i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.

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