Articolo III-193
Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179, paragrafo 4, dell'articolo III-184, eccettuato il paragrafo 13, degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3 e dell'articolo III-326, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di presentare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.



