Articolo III-194

1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

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