Articolo III-197
1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».
2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga:
a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2),
b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10),
c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
d) emissione dell'euro (articolo III-186),
e) atti della Banca centrale europea (articolo III-190),
f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191),
g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-326),
h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo III-382, paragrafo 2),
i) decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1),
j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 2).
Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:
a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo III-179, paragrafo 4);
b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11).
Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.



