Articolo III-198
1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, da un lato, e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:
a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
b) sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo III-184, paragrafo 6;
c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro;
d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.
I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.
2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.
Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.
Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55 % di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che fissano irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e stabiliscono le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio delibera all'unanimità dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca centrale europea.



