Articolo III-199

1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187, paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.

2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:

a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;

b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;

c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;

d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari;

e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.

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