Articolo III-214

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Ai fini del presente articolo, per «retribuzione» si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

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