Articolo III-217

Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato:

a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione;

b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;

c) fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

« Articolo III-216 | Indice | Articolo III-218 »
-->