Articolo III-224

La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III-219, paragrafo 3.

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