Articolo III-230

1. La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

« Articolo III-229 | Indice | Articolo III-231 »
-->