Articolo III-231
1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all'articolo III-228, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure di cui alla presente sezione.
Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
4. L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste al paragrafo 2:
a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.



