Articolo III-235

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

a) misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno,

b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

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