Articolo III-236

1. Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla presente sezione, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea stabilisce:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra misura utile.

3. All'atto dell'adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

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