Articolo III-247
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246, l'Unione:
a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le grandi linee delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;
c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a), in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'accordo dello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-246. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
4. L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.



