Articolo III-251
1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
Il programma quadro:
a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all'articolo III-249 e le relative priorità;
b) indica le grandi linee di dette azioni;
c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.
3. Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
4. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.



