Articolo III-252

1. Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge o legge quadro europea stabilisce:

a) le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;

b) le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può stabilire programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione.

La legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati membri interessati.

3. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

La legge europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati.

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