Articolo III-306
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo. Esse intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.
Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-127.



