Articolo III-323

1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

« Articolo III-322 | Indice | Articolo III-324 »
-->