Articolo III-381

Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo.

La legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

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