Articolo III-381
Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo.
La legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.



