Articolo III-386
Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.
I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.
Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Alla scadenza del mandato di cui all'articolo I-32, paragrafo 2 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.