Articolo III-387

Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Esso adotta il suo regolamento interno.

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