Articolo III-391
Il Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.
Esso adotta il suo regolamento interno.



