Articolo III-393

La Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.

I suoi membri sono gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo.

Una legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio delibera all'unanimità, su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.

« Articolo III-392 | Indice | Articolo III-394 »
-->