Articolo III-415
1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure prese a norma del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri prendono le stesse misure che prendono per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. È adottata previa consultazione della Corte dei conti.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini dell'attuazione del presente articolo.