Articolo III-430

I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli elementi dei costi.

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