Articolo III-430
I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli elementi dei costi.



